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Eredità Digitale una conquista di civiltà, con dubbi da sciogliere

di Dario Scrivano, avvocato e socio Aidr

Il mondo va avanti oltre la nostra esistenza, questa frase cinica e cruda racchiude in sé molteplici aspetti da curare. In un mondo iperconnesso, dove la vita reale si intreccia in modo inestricabile con il quotidiano, il tema dell’eredità digitale è diventato di strettissima attualità.

Un’eredità sicuramente immatariale composta da account, password, spazi web, avatar nel metaverso, blog, pensandoci bene è una parte importante della vita di ciascuno di noi e come ogni aspetto della vita va disciplinato con un intervento legislativo.

A tal proposito è intervenuto, con il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, il legislatore europeo. Questa previsione normativa, ha elaborato un sistema di accesso per i dati del defunto. Gli eredi dovranno dimostrare di essere portatori di un interesse meritevole di tutela, pertanto non generico, cosi da poter accedere ai dati del “caro estinto”.

Questa sembrerebbe essere una norma esaustiva, che apre le porte dell’eredità digitale agli eredi, che dimostrino un interesse meritevole di tutela, invece la frase racchiude non poche insidie. Dimostrare di essere portatori di questo interesse è estremamente agevole quando l’erede dovrà accede ad una cartella medica ad una posizione bancaria o previdenziale, i motivi sono ovvi e innegabili, la posizione finanziaria e previdenziale seppur virtuale ha degli effetti sulle eredità materiali e una cartella clinica potrà essere usata in tribunale per fare una causa di negligenza medica ad esempio.

Ma che interesse meritevole si ha per le password dell’account Facebook o Instagram del decuis o per gestire il suo blog? O sbloccare il suo cellulare?

Le piattaforme internet, sono sempre state refrattarie a concedere agli eredi le password necessarie a sbloccare gli account. Ad oggi sulla questione è intervenuta un’ordinanza del Tribunale di Milano, sollecitato dai genitori di un giovane chef defunto in un grave incidente, che volevano recuperare foto ricette e altro del figlio.

Apple si rifiutava di concedere l’apple id, contestando la richiesta poiché gli account avrebbero potuto contenere dati riguardanti i terzi e rifacendosi ad istituti propri del Diritto Statunitense. Il considerando n°27 del GDPR ha precisato la non applicabilità del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali, relativamente ai defunti, rimandando alla Legge nazionale. Proprio invocando il comma V dell’art 2 terdecies del Codice Privacy del nostro ordinamento,  il Tribunale di Milano ha imposto ad Apple di sbloccare gli account ai genitori dello chef defunto , riconoscendo agli eredi, che agiscono  comunque a tutela dell’interessato, la sussistenza di  ragioni familiari meritevoli di tutela.

Questa ricostruzione ha consentito al Tribunale di Milano di rinvenire nella richiesta, l’interesse legittimo, ex Art 6 Par 1 Lett F GDPR, che sancisce la liceità del trattamento. Questa ordinanza apre un dibattito ineludibile sulla relazione tra persona e morte, il tema di eredità digitale dovrà essere disciplinato dai vari ordinamenti nazionali, nelle forme che diano le più ampie garanzie, sia per il defunto che per gli eredi. Infatti permettere agli eredi di recuperare i dati nella loro integralità, potrebbe svelare anche aspetti della vita del defunto che il de cuis non voleva rivelare.

Oggi siamo in presenza di un buco normativo importante, che dovrà essere colmato dal Legislatore che dovrà contemperare tutte le esigenze che abbiamo rappresentato. Il dibattito sarà animato ed interessante, ma assolutamente necessario.

 

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