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Pubblicazione online dei redditi nella PA, De Stefani (Aidr): è una questione di tutela dei dati personali

4La sentenza n. 20/2018 della Corte Costituzionale sancisce l’incostituzionalità dell’obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare online, sul proprio sito istituzionale, i redditi dei dirigenti non apicali.

Ancora una volta si torna sul tema della protezione dei dati personali e sul bilanciamento tra diverse e opposte esigenze, in questo caso, la privacy da un lato e la trasparenza della PA dall’altro.

In particolare è stata dichiarata illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici. Questa previsione riguardava i compensi percepiti per lo svolgimento dell’incarico e i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società.

I giudici della Corte sottolineano nello specifico come la scelta del legislatore di estendere gli obblighi appena indicati a tutti i dirigenti pubblici (circa 140.000) abbia violato il principio di proporzionalità.

Se infatti da un lato si deve garantire la trasparenza della pubblica amministrazione, con riferimento specifico anche alla lotta alla corruzione, dall’altro questa estensione ha comportato una ingiustificata ed eccessiva diffusione di dati personali.

Non bisogna infatti dimenticare che il principio di proporzionalità impone di adottare, tra tutte le misure appropriate per il raggiungimento di un determinato obiettivo, quella che prevede un minore sacrificio dei diritti a confronto.

La c.d. trasformazione della PA in una “casa di vetro” non può e non deve giustificare un’ingiustificata compressione del diritto alla tutela dei dati personali.

È quindi ammessa ed ammissibile la pubblicazione dei dati relativi a compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici, obbligo confermato dalla sentenza in esame per tutti i dirigenti pubblici, non quella, al contrario, di dati relativi al patrimonio personale, poiché si tratta di dati che non sono collegati all’incarico affidato al singolo.

Su questo punto la Corte rileva anche un aspetto molto significativo.

L’eccessiva mole di dati che vengono pubblicati e le modalità con le quali avviene questa diffusione non agevola quel controllo che giustificherebbe la pubblicazione stessa.

È evidente che la tutela dei dati personali è uno dei temi sui quali si è concentrata l’attenzione generale in questi ultimi tempi, stante lo smodato e in certi casi ingiustificato trattamento degli stessi.

Sarà compito del legislatore a fronte di queste contrapposte esigenze di pari dignità costituzionale, ridisegnare il sistema normativo che garantisca la tutela della privacy da un lato e la trasparenza della PA dall’altro.

Federica De Stefani: Avvocato e Responsabile AIDR Regione Lombardia

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