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Fintech: l’Italia sceglie la regulatory sandbox  e istituisce il Comitato Fintech

Con la conversione in legge del c.d. Decreto Crescita, il 28 giugno 2019, l’Italia ha introdotto una nuova disposizione che testimonia, ancora una volta, l’attenzione del nostro Paese all’innovazione tecnologica.

Si tratta di un intervento in materia di tecno-finanza o Fintech definita dal Financial Stability Board come “l’innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione tecnologica, che può concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull’offerta di servizi“.

In particolare, con alcuni commi dell’art. 36 della legge n. 58/2019, il legislatore ha previsto il c.d. regulatory sandbox e istituito il Comitato Fintech.

Il regulatory sandbox

Il regulatory sandbox è un’area nella quale, in collaborazione con le autorità di vigilanza e per periodi predeterminati, le imprese possono sperimentare attività di tecno – finanza mediante l’utilizzo di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti, l’innovazione di servizi e di prodotti, nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.

Le condizioni e le modalità di svolgimento di queste sperimentazioni verranno definite con regolamenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le autorità coinvolte ovvero la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Consob) e l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

La sperimentazione, da svolgersi nel rispetto del principio di proporzionalità, non potrà superare i diciotto mesi, e sarà consentita con una semplificazione dei requisiti richiesti e delle procedure.

A fronte dei tre diversi modelli elaborati a livello internazionale per coinvolgere le autorità di vigilanza o regolazione nelle sperimentazioni Fintech, l’Italia, con la scelta del regulatory sandbox, ha optato per un approccio “intermedio” di intervento.

Infatti, il primo modello, quello dell’innovation hub, non prevede alcun coinvolgimento del regolatore nello sviluppo della tecnologia, ma solo un ruolo di indirizzo e consultazione rispetto alla compatibilità con la normativa applicabile. In Italia, peraltro, questo modello già esiste ed è costituito dal canale di comunicazione Fintech della Banca d’Italia e da quello Insurtech dell’IVASS.

Il modello degli incubators al contrario, attribuisce al regolatore un ruolo attivo nello sviluppo e nella sperimentazione dei progetti, anche attraverso forme di partnership e cofinanziamenti.

Con il regulatory sandbox, le autorità di vigilanza e le imprese procedono parallelamente, ciascuna per i propri profili di competenza. In estrema sintesi, le imprese, siano esse start – up o realtà strutturate, propongono e sperimentano le soluzioni, mentre le autorità di vigilanza indicano le regole esistenti applicabili o propongono nuove regole, in linea con le esigenze manifestate dagli operatori.

La scelta di questo modello si pone in continuità con le iniziative proposte dalla Commissione Europea con il Piano d’azione per le tecnologie finanziarie per “fare in modo che l’Unione accolga la digitalizzazione del settore finanziario“.

Il regulatory sandbox, inoltre, sembra auspicato non solo dalla Commissione, ma anche dall’European Banking Authority (EBA).

Prima dell’Italia, infatti, Danimarca, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito hanno adottato il regulatory sandbox, seppure con le specificità che ciascuno di questi ordinamenti ha apportato. Nella stessa direzione, inoltre, si stanno muovendo la Norvegia, l’Austria, la Spagna e l’Ungheria.

Proprio al fine di garantire un approccio regolatorio uniforme, l’EBA si è proposta di sviluppare linee guida per armonizzare le regolazioni dei diversi Stati membri, anche con lo scopo ultimo di elaborare soluzioni cross borders.

Nell’aprile 2019, infatti, la Commissione Europea, insieme all’EBA, nonché all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ha lanciato l’European Forum for Innovation Facilitators (Efif) per incrementare la cooperazione e il coordinamento a supporto dei nuovi sviluppi tecnologici nel settore finanziario e, quindi, offrire una visione di più ampio respiro a fronte di diverse soluzioni nazionali.

Il Comitato Fintech

Una novità ulteriore e di altrettanta importanza, contenuta nell’art. 36 della legge 58/2019, è l’istituzione del c.d. Comitato Fintech. Al Comitato è attribuito il compito di “individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità“.

Particolarmente significativa è la composizione del Comitato. Ad esso, infatti, partecipano in qualità di membri permanenti, accanto ai Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, e degli affari europei, nonché alle Autorità coinvolte nella regulatory sandbox, Banca d’Italia, Consob e IVASS, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenzia delle entrate.

La presenza di questi soggetti, in primis testimonia l’interdisciplinarietà propria del Fintech, ma al contempo garantisce che l’attività del Comitato contemperi adeguatamente gli interessi che ciascuna delle Autorità e Agenzie menzionate perseguono istituzionalmente.

In altri termini, l’individuazione di obiettivi, piani e programmi per favorire lo sviluppo della tecno – finanza dovrà avvenire nel rispetto della tutela della concorrenza e del consumatore, della privacy, della realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale e della disciplina fiscale.

Osservazioni conclusive

Le nuove previsioni normative segnano un passaggio fondamentale almeno per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, il nostro Paese avvia la regolamentazione del settore, o perlomeno una sperimentazione fattiva tesa alla regolamentazione, che costituisce la principale sfida del Fintech. Non vi è dubbio che in un mercato regolamentato la straordinaria innovazione cui abbiamo assistito non si sarebbe realizzata, almeno in termini di rapidità dei mutamenti. Oggi, tuttavia,  è chiaro che il punto nodale è costituito dalle modalità mediante le quali la tecno-finanza verrà regolamentata. In questo senso, proprio le sandboxes costituiscono un’eccezione alla regolamentazione al fine di “sperimentare” quale possa essere la disciplina più efficace e al contempo rispettosa delle soluzioni innovative che si propongono.

In secondo luogo, l’allineamento alle iniziative europee e la partecipazione alle stesse dovrebbe consentire al nostro Paese di porsi come un interlocutore effettivo in grado di relazionare sull’esperienza maturata e, quindi, offrire proposte e soluzioni concrete.   

Da ultimo, e di non minore importanza, l’esistenza di un quadro normativo e di uno spazio non solo di confronto tra istituzioni, come il Comitato Fintech, ma anche di sperimentazione effettiva delle innovazioni, come la sandbox, può offrire alle imprese interessate, italiane e non, un nuovo stimolo agli investimenti nel settore e, quindi, all’innovazione dell’industria finanziaria nel suo complesso.

Francesca Zambuco
Socio AIDR

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